Assunzioni di donne, settori e professioni con agevolazioni contributive per il 2018

Pubblicato il 27 novembre 2017

Con Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 sono stati individuati - per l'anno 2018 - i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstat in relazione alla media annua del 2016.

La c.d. Legge Fornero (Legge n. 92/2012) all’art. 4, comma 11, prevede la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi, per le assunzioni a tempo determinato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, che sono annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Nel caso di specie, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (17 giugno 2014) che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 800/2008, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).

In particolare, l’articolo 2 del Reg. UE n. 651/2014, in sede di definizione delle categorie di lavoratori cd. svantaggiati, fa riferimento, tra l'altro, all’essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Alla luce di quanto sopra, il D.I. del 10 novembre 2017 individua - anche ai fini previsti dall'art. 4, comma 11, della Legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell'art. 2, punto 18), lett. e), del regolamento (CE) n. 800/2008, ora sostituito dall’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto.

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