Atleti dilettanti. Spese non imponibili se certe e fuori Comune

Pubblicato il 12 aprile 2014 Non sono imponibili i rimborsi delle spese documentate, comprese le indennità chilometriche, sostenute dagli sportivi non professionisti per raggiungere con la propria auto il luogo dove svolgere l’attività sportiva.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 38 dell’11 aprile 2014.

Qual è la condizione per l’esenzione?

I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli atleti dilettanti non concorrono a formare reddito imponibile (art. 69,comma 2, Tuir) se tali spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede l’atleta. È necessario cioè che le indennità chilometriche non siano forfetarie, ma “quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa”.

Viceversa, i rimborsi chilometrici ricadono nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir e, dunque, sono imponibili ai fini Irpef, se il loro importo complessivo supera la franchigia dei 7.500 euro. In tale ammontare devono essere considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy