ATP: semplificazione procedurale e automatismi per accelerare i giudizi in materia previdenziale e assistenziale.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 117 del 2025, cosiddetto Decreto Giustizia, sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 445-bis del Codice di procedura civile, che disciplina l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, quali l’invalidità civile, l’accompagnamento o l’assegno sociale.
L’intervento normativo mira a razionalizzare il procedimento, riducendo i tempi di stasi e aumentando la prevedibilità della durata processuale, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Le novità - segnatamente introdotte dall'articolo 7 del Decreto legge - si collocano in una più ampia strategia di deflazione e semplificazione del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale, con l’obiettivo di:
In primo luogo, è importante evidenziare che l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni è definito in modo espresso dal legislatore.
Le modifiche introdotte si applicano infatti non solo ai procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge, ma anche a quelli già pendenti alla medesima data, a condizione che, in questi ultimi, non sia stato ancora conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio (CTU).
Tale previsione consente una applicazione immediata ma selettiva della nuova disciplina, limitandone l’incidenza ai soli casi in cui le operazioni peritali non siano ancora state formalmente avviate, garantendo al contempo la coerenza con il principio di irretroattività delle norme processuali in senso sostanziale.
Il nuovo quarto comma dell’articolo 445-bis c.p.c. stabilisce che:
“Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza...”
Cosa cambia in concreto
In termini operativi, la sospensione del procedimento si attiva automaticamente al momento del conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio o, se successivo, al giuramento dello stesso, senza la necessità di un apposito provvedimento da parte del giudice.
Durante tale periodo, la sospensione riguarda esclusivamente l’attività giurisdizionale e non interferisce con l’espletamento della consulenza.
Di conseguenza, il giudice non è tenuto a compiere alcuna attività nella fase di svolgimento della perizia, con un effetto di snellimento della procedura e di riduzione del carico decisionale.
La cancelleria è ora obbligata a comunicare alle parti il deposito della CTU.
Dalla comunicazione decorre un termine perentorio di 30 giorni entro il quale ciascuna parte può contestare formalmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, mediante deposito di apposita dichiarazione in cancelleria.
Effetti pratici
In base alla nuova disciplina, non è più previsto che il giudice stabilisca un termine specifico per le osservazioni delle parti rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio: tale termine è ora fissato direttamente dalla legge in modo uniforme, nella misura di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione peritale da parte della cancelleria.
Ne consegue che, in assenza di contestazioni tempestive da parte delle parti, le conclusioni del consulente si consolidano, precludendo ogni successiva eccezione o rilievo critico.
Una volta decorso il termine di 30 giorni:
Ambito | Novità introdotta |
---|---|
Sospensione del procedimento | La sospensione è automatica e decorre dal conferimento dell’incarico o, se successivo, dal giuramento del CTU. |
Attività del CTU durante la sospensione | La sospensione non impedisce lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio. |
Comunicazione del deposito della CTU | La cancelleria è tenuta a comunicare alle parti l’avvenuto deposito della consulenza. |
Termine per le contestazioni | Le parti devono depositare eventuali contestazioni entro un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione. |
Effetti del mancato deposito delle contestazioni | In assenza di contestazioni tempestive, le conclusioni della CTU non possono essere successivamente contestate. |
Ripresa del procedimento | Il procedimento riprende automaticamente allo scadere del termine per le contestazioni, senza istanza delle parti. |
Ambito di applicazione temporale | Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto e a quelli pendenti in cui non sia stato ancora conferito l’incarico al CTU. |
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