Con il provvedimento n. 571 dell’11 settembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un caso relativo all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il caso riguardava un’ex dipendente che aveva richiesto al proprio datore di lavoro – una società operante nel settore della ristorazione – di poter accedere ai propri attestati di formazione e al certificato medico di idoneità, senza tuttavia ottenere riscontro.
La vicenda trae origine dal reclamo presentato il 24 giugno 2024 (regolarizzato il 20 luglio 2024) da un’ex dipendente, che lamentava la mancata risposta alla richiesta di accesso ai propri dati personali, in particolare:
Nonostante le e-mail di richiesta inviate dall’interessata, la società si era limitata a rispondere in merito alla riconsegna dei beni aziendali, negando il rilascio degli attestati richiesti con la motivazione che “trattasi di documentazione afferente attività svolta a cura e spese dell'Azienda e, pertanto, la stessa non è tenuta alla sua consegna”.
Solo successivamente, la società ha provveduto a trasmettere i documenti, dopo l’avvio del procedimento istruttorio da parte del Garante.
Nel corso del procedimento, la società datrice di lavoro ha rilevato che:
La società ha inizialmente obiettato che l’obbligo di rilascio degli attestati di formazione spettasse al datore di lavoro che aveva erogato la formazione, ossia al precedente datore. Tuttavia, a seguito dell’invito formulato dal Garante, la società ha aderito spontaneamente all’istanza di accesso, trasmettendo all’ex dipendente sia gli attestati di formazione ricevuti dal precedente datore di lavoro, sia la copia aziendale del certificato medico di idoneità relativo alla visita effettuata.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 571 dell’11 settembre 2025, ha ritenuto che la richiesta di documenti a voce e via e-mail in modo del tutto informale, pur privi di riferimenti espliciti al Regolamento, costituissero a tutti gli effetti una richiesta di accesso ai dati personali, poiché miravano a ottenere documenti contenenti informazioni personali dell’interessata.
Il Garante ha sottolineato che:
La società, invece, ha fornito un riscontro tardivo e parziale, avvenuto solo dopo l’intervento del Garante, oltre 7 mesi dopo la prima richiesta.
L’Autorità ha precisato che, in base all’articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento di ramo d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, il quale subentra nei diritti e negli obblighi del cedente. Pertanto, la società subentrante resta titolare del trattamento dei dati dei lavoratori e non può rinviare l’interessato a soggetti terzi.
Il Garante ha inoltre evidenziato che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del GDPR, il titolare è tenuto ad agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e, in caso di diniego, deve informarlo della possibilità di proporre reclamo al Garante o ricorso all’autorità giudiziaria.
Infine, l’Autorità ha sottolineato che la società avrebbe dovuto fornire integralmente la documentazione richiesta, in osservanza del principio di correttezza del trattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, tanto più che aveva già acquisito parte degli attestati dal precedente datore di lavoro.
Pertanto, il comportamento della società è stato ritenuto in violazione degli articoli 5, 12 e 15 del Regolamento, configurando un trattamento illecito di dati personali.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Garante ha:
Il Garante ha tenuto conto, nella determinazione della sanzione, del livello medio di gravità della violazione, della durata del comportamento illecito (circa sette mesi) e della collaborazione successiva della società, che ha inviato la documentazione richiesta durante l’istruttoria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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