Attestatore non indipendente? Concordato inammissibile

Pubblicato il 22 aprile 2017

La violazione del requisito dell’indipendenza del professionista attestatore del piano di concordato preventivo costituisce un vizio radicale che impedisce al professionista stesso non solo di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, ma anche di essere ed apparire una figura di garanzia nell’interesse del proponente, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.

La relativa sanzione, pertanto, da porre anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può che essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9927 del 19 aprile 2017, ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte d’appello aveva revocato un decreto di omologazione di concordato preventivo per mancata sussistenza del requisito dell’indipendenza del professionista attestatore, ampiamente accertata nella vicenda in esame.

Nella specie, l’indipendenza era stata negata in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione che erano intercorsi tra l’attestatore e il legale di un creditore della società proponente, per come desumibili dalle raccomandate in atti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

17/07/2025

TFR, indice di rivalutazione di giugno 2025

17/07/2025

Bando Isi 2024, prorogato al 30 settembre il termine per il caricamento della documentazione

17/07/2025

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: nuove regole

17/07/2025

Fringe benefit auto aziendali: periodo transitorio

17/07/2025

Novità nel DL Fiscale: società non finanziarie con stock option leggero

17/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy