Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo. Registro al 9%

Pubblicato il 18 gennaio 2021

Si applica l’imposta di registro del 9% e non del 15% agli atti di costituzione di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Con tale affermazione, contenuta nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene per porre fine alle numerose controversie tributarie dove l’A.F., in materia di tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo, chiede l’applicazione dell’aliquota del 15%.

Ma, sul punto, l’Agenzia fa presente esservi numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità per le quali il concetto di trasferimento non si concilia con quello di servitù “la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.

Atti costitutivi di servitù: imposta di registro al 9%

Non è possibile, quindi, applicare all’atto di costituzione della servitù prediale su terreni l’aliquota del 15%, che riguarda i trasferimenti.

Pertanto, la risoluzione n. 4/2021 afferma che devono ritenersi superate, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro agli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo, le precedenti indicazioni di prassi (risoluzione n. 92/2000 e circolare n. 18/2013); di conseguenza i detti atti sono soggetti all’aliquota del 9% anziché a quella del 15%.

Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare le controversie pendenti in tale materia e, se si dovesse accertare che la tassazione è stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra indicati, sarà necessario abbandonare la pretesa tributaria, se non risultano sostenibili altre questioni.

Infine, nel documento si ricorda che per gli atti costitutivi del diritto di servitù:

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