Atti di recupero: nuovo utilizzo dei codici tributo vecchi

Pubblicato il 10 marzo 2018

Con risoluzione n. 20/E del 9 marzo 2018, l’Amministrazione finanziaria rende noto che a partire dal 19 marzo i codici tributo che sono stati istituiti con la risoluzione n. 3/2016 non potranno essere più utilizzati nel modello F24, ma esclusivamente nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

Si tratta dei codici tributo 7497, 7498 e 7499, necessari per il il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Dl n. 78 del 2009.

La più recente Manovra correttiva (decreto legge 50/2017) ha, però, modificato il successivo comma 422, stabilendo che per il pagamento delle somme richieste con gli atti di recupero non ci si possa avvalere della compensazione.

Pertanto, ora, i suddetti codici tributo possono essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;

- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “codice”, il codice tributo.

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) sono valorizzati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente. La presente risoluzione decorre dal 19 marzo 2018.

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