Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 742/1969, infatti, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
La stessa norma dispone che, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane sospeso in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre se cade nel periodo di sospensione lo stesso decorre, di fatto, dal 1° settembre.
Sul piano operativo, tale sospensione, riguardando i termini processuali, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione di sentenze delle Corti di giustizia tributaria, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione nonché avvisi bonari e atti di liquidazione delle imposte.
Rimangono, invece, esclusi dalla pausa estiva tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa nonché le controversie in materia di lavoro. Il periodo di sospensione, si ricorda, è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l'unità di misura del giorno”; in particolare, stando all’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre si considera quello finale.
Per tutti gli altri effetti derivanti dalla sospensione dei termini leggi l'approfondimento che segue!
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