Attività di amministrazione di condominio e professione forense incompatibili

Pubblicato il 13 febbraio 2013 Alla luce dell’approvazione della Riforma forense, il Consiglio nazionale forense, accanto al Dossier n. 1/13 del 22 gennaio 2013 esplicativo delle novità concernenti il nuovo ordinamento forense, ha elaborato una serie di Faq (Frequently asked questions) al fine di fornire immediata risposta alle più frequenti questioni che vengono poste circa l’applicazione delle recenti disposizioni.

Così, con particolare riferimento all’attività di amministratore di condominio, ne viene precisata l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense costituendo, la prima, altra attività di lavoro autonomo “svolta necessariamente in modo continuativo o professionale”. Tale circostanza – si legge nel testo messo a punto dal Cnf - risulta, altresì, confermata dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo.

Il testo delle Faq indica, altresì, quali siano le disposizioni immediatamente operative e quali, per contro, siano ancora in stand by in attesa dei relativi provvedimenti attuativi.
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