Attività estere nei righi di Unico

Pubblicato il 10 marzo 2008

Il modello di dichiarazione 2008 prevede un quadro, denominato RW, la cui compilazione risulta obbligatoria per attività detenute all’estero da persone fisiche residenti, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. L’obbligo della compilazione del suddetto quadro è stato introdotto dal Dl n. 167/1990, che però non ha fornito indicazioni certe sulle modalità di redazione come del resto nessuna delucidazione a tal proposito è contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2008. Solo dopo la rettifica operata di recente dall’agenzia delle Entrate si sa con esattezza che la soglia, ora, ritenuta rilevante è stata fissata a 10.000 euro (soglia ridotta dai precedenti 12.500 euro con Dm 15 giugno 2007). Il modello è composto di tre sezioni nelle quali vanno riportate alcune indicazioni specifiche: i trasferimenti non riguardanti investimenti all’estero e attività finanziarie estere; la consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria; i trasferimenti relativi a investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.

L’articolo 4 del Dl 167/90 esonera dall’obbligo di indicare nel quadro RW le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle Sim, alle società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell’articolo 1 del suddetto decreto, come pure per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, e inoltre per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

In caso di violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW, l’articolo 5 del Dl 167/90 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati come pure la confisca dei beni di corrispondente valore.

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