Attività di consulenza, incluse le società di capitali

Pubblicato il 10 dicembre 2021

Attività di consulenza, in qualità di professionista, ammesse anche nelle società di capitali. Si tratta, infatti, di obbligazione di mezzi perché la prestazione può essere svolta anche da un'azienda.

A prevederlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 39028 del 9 dicembre 2021.

Attività di consulenza, inquadrabili nell’ambito del contratto d’opera

Secondo la Corte di Cassazione, l’attività consulenziale può essere espletata anche da società di capitali. Tant’è che non si può ritenere che la qualità del professionista (persona giuridica) induce a qualificare il negozio come appalto di servizi.

Infatti, spiegano gli ermellini, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, co. 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi. Va da sé, quindi, che all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicchè il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi.

Attività di consulenza, prestazione da natura intellettuale

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato nella prestazione di consulenza una prestazione da natura intellettuale.

Infatti, le prestazioni rese dal professionista costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente.

In definitiva, la Cassazione ha ritenuto - con giudizio insindacabile in sede di legittimità - che la prestazione fosse stata adempiuta con diligenza e ha tratto il proprio convincimento dagli elaborati peritali in atto, adeguatamente motivati e corredati da analisi dettagliate anche dal punto di vista pratico.

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