Attività oleoturistica: linee guida e definizione

Pubblicato il 24 febbraio 2022

In considerazione dell’importanza delle origini e delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha definito indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare iferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell’attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, L. n. 205/2017.

Tali linee guida sono contenute nel decreto ministeriale del 26 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, il quale ricorda che l'attività oleoturistica in parola rientra nell’ambito dell’attività agricola connessa - art. 2135 del codice civile – qualora venga svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.

Il 15 febbraio 2022 è la data di entrata in vigore del decreto.

Definizione di attività oleoturistica

Si definiscono attività oleoturistiche quelle svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione quali:

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.

Attività oleoturistica: requisiti e standard minimi

Il decreto Mipaaf elenca i requisiti e gli standard di servizio per coloro che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, al cui interno possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;

l) l’attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

Se, al fine della degustazione, si abbinano ai prodotti olivicoli aziendali altri alimenti, questi devono essere prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.

Promozione dell’attività oleoturistica

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono l’attività in parola, collaborando con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Flash

29/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy