Il 17 luglio 2025 è stato approvato, in Aula, al Senato, il disegno di legge n. 1462 in materia di sicurezza delle attività subacquee e iperbariche.
Il testo, approvato con modificazioni e composto da 6 Capi, delinea un quadro normativo organico per disciplinare in modo chiaro le attività professionali subacquee e iperbariche, con particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza degli operatori.
Il Capo IV regola i lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche e il Capo V dispone in materia di sanzioni.
Il testo passa ora alla Camera.
Il Capo IV definisce i principi fondamentali che regolano le attività lavorative svolte in ambiente subacqueo e iperbarico, riferite in particolare agli interventi effettuati da operatori tecnici e da imprese specializzate in tali ambiti.
Restano tuttavia escluse dall’ambito di applicazione di queste disposizioni le attività subacquee e iperbariche che vengano svolte da Forze armate, inclusi i reparti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività continueranno ad essere regolate dalle rispettive norme settoriali.
Per quanto riguarda le attività subacquee e iperbariche connesse alla protezione civile, svolte da soggetti volontari, queste saranno disciplinate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per le politiche del mare (ove nominata).
Le attività professionali subacquee e iperbariche svolte nelle acque interne, nel mare territoriale, e – in determinati casi – anche oltre i confini marittimi nazionali (zona economica esclusiva, acque soprastanti la piattaforma continentale e alto mare), sono soggette all’iscrizione nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (ex registro dei sommozzatori in servizio locale).
L’iscrizione è obbligatoria per le seguenti qualifiche professionali:
Per essere iscritti nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali è necessario possedere una serie di requisiti obbligatori, volti a garantire la piena idoneità tecnica, formativa e sanitaria dei soggetti impiegati in attività subacquee e iperbariche.
Nel dettaglio, sono richiesti:
I cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, già abilitati all’esercizio della professione in un altro Stato membro, possono svolgere attività subacquee e iperbariche in Italia in forma temporanea e occasionale, come libera prestazione di servizi, o in forma stabile e continuativa, previa procedura di riconoscimento della qualifica professionale estera. Una volta ottenuto il riconoscimento, gli interessati possono chiedere l’iscrizione al Registro nazionale, purché siano in possesso di alcuni requisiti specifici: maggiore età, cittadinanza, idoneità sanitaria e assenza di condanne gravi.
In caso di infortunio o malattia prolungata, quale condizione necessaria per la riammissione all’attività lavorativa, ogni operatore subacqueo e iperbarico professionale è soggetto, a proprie spese o a carico dell’impresa per cui presta attività, a una visita medica approfondita per l’accertamento dell’idoneità alla mansione. Tale visita deve essere effettuata dal medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008, dotato di formazione specifica subacquea.
L’inosservanza di quest’obbligo comporta la sospensione automatica della validità del libretto personale informatico e, di conseguenza, dell’attività professionale, fino a completa regolarizzazione.
Tutti gli operatori iscritti nel Registro sono dotati di un libretto personale informatico (in italiano e inglese), che documenta in modo tracciabile e ufficiale:
Il libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici deve essere vidimato annualmente, su richiesta dell’interessato, dall’ufficio di compartimento marittimo competente. Tale vidimazione è subordinata al superamento di un esame di idoneità psicofisica.
In caso di infortunio – di qualunque natura, causa o gravità – o di malattia che comporti interruzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a riportare sul libretto l’interruzione stessa, indicando durata e causa. L’annotazione avviene sulla base di un certificato sanitario rilasciato da un medico subacqueo. Quando l’operatore è lavoratore autonomo, tale annotazione è effettuata direttamente dal medico.
Qualora il certificato medico di idoneità alla mansione (richiesto per l’esercizio dell’attività) giunga a scadenza, il libretto personale informatico perde automaticamente la propria validità operativa. La sua riattivazione è possibile solo mediante la presentazione, da parte dell’operatore, di una nuova certificazione di idoneità, rilasciata da un medico subacqueo. Tale certificazione deve essere prontamente annotata nel libretto, riportando espressamente la rinnovata idoneità alla mansione.
Le modalità di gestione, rinnovo, sospensione e riattivazione del libretto sono stabilite con decreto interministeriale (Infrastrutture, Salute, Lavoro), su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto e d’intesa con il Direttore generale dell’Agenzia.
Le regole tecniche che disciplinano le attività subacquee e iperbariche saranno definite mediante decreto del Presidente della Repubblica, ulla base delle norme tecniche UNI, CEI o di altri enti di normazione degli Stati membri UE in materia di sicurezza e salute sul lavoro, e disciplinerà:
Gli operatori professionali del settore subacqueo e iperbarico sono soggetti a una serie di obblighi il cui mancato rispetto comporta specifiche sanzioni. In particolare:
L’accertamento di tali violazioni è affidato ai funzionari pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Le sanzioni vengono irrogate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla competente autorità marittima.
Le imprese che svolgono attività subacquee o iperbariche in violazione delle regole tecniche previste dall’articolo 25 (relative a procedure operative, sicurezza, equipaggiamenti, ecc.), sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro.
In tutti i casi le sanzioni non si applicano nei casi in cui il comportamento costituisca reato o sia soggetto a una sanzione amministrativa più grave.
            Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
            Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".