Nell’ambito del contenzioso tributario, la carenza nell'atto introduttivo del processo, delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta.
Questo principio, tuttavia, deve ritenersi violato qualora il giudice di merito, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della carenza dell’indicazione personale del legale rappresentante e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, ometta di indagare se tale carenza costituisca causa di incertezza assoluta.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5413 depositata il 18 marzo 2016.
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