Atto non notificato, cartella inesistente

Pubblicato il 06 aprile 2010
La Commissione tributaria regionale Abruzzo, con la sentenza n. 3/10/10 dell'8 gennaio 2010, ha dichiarato l'inesistenza di una notifica di cartella di pagamento che era stata effettuata a mezzo di raccomandata ma non nelle forme previste degli articoli 26 Decreto Presidente della Repubblica 602/73 e articolo 60 Decreto Presidente della Repubblica 600/73. In particolare, non era stato rispettato l'incombente relativo alla relata di notifica per il quale i provvedimenti citati rimandano alle norme di procedura civile.

L'atto amministrativo non notificato in tali forme – precisano i giudici regionali – deve essere considerato come giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito di imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria. In tale ipotesi, inoltre, l'eventuale proposizione del ricorso da parte dell'interessato non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli articolo 156 e seguenti del Codice di procedura civile vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

29/10/2025

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm ok al decreto

29/10/2025

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy