Atto notificato telematicamente senza attestazione di conformità

Pubblicato il 05 marzo 2018

Inammissibile se controparte ne eccepisce la nullità

E’ ammissibile il controricorso notificato con modalità telematica le cui copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore non sono munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa?

Al quesito hanno risposto i giudici di Cassazione, precisando che l’atto così notificato deve ritenersi inammissibile se la parte ricorrente si sia opposta alla produzione del controricorso privo della suddetta attestazione di ricevuta con la memoria ex articolo 378 del Codice di procedura civile, deducendo la nullità della notifica del controricorso.

Se, ossia, la nullità venga prontamente eccepita dalla controparte, il controricorso in Cassazione privo della attestazione di conformità all'originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica deve ritenersi inammissibile.

E’ quanto si apprende dal testo della sentenza della Terza sezione civile n. 4932 del 2 marzo 2018.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy