Autoriciclaggio senza accertamento giudiziale del reato presupposto

Pubblicato il 15 ottobre 2019

Ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio è necessario che il delitto presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato?

Per la Cassazione no, in quanto non è necessaria una sentenza definitiva ma è sufficiente che il fatto costitutivo del delitto presupposto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.

Difatti, l’affermazione della responsabilità per il reato di autoriciclaggio – ma anche per i delitti di ricettazione e riciclaggionon richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, in quanto l’organo giudicante può affermarne l’esistenza anche attraverso prove logiche.

Reato presupposto: non necessaria condanna definitiva

E’ in applicazione di questi principi che la Suprema corte, con sentenza n. 42052 del 14 ottobre 2019, ha ritenuto fondata la doglianza sollevata dal PM rispetto ad un provvedimento con cui l’originario decreto di sequestro preventivo del GIP, disposto nell’ambito di un’indagine a carico di più coindagati in relazione al reato di concorso in autoriciclaggio, era stato decurtato in ordine al quantum confiscabile.

Il Pubblico ministero aveva lamentato l’erroneità delle conclusioni del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto che non fossero valorizzabili dei reati presupposto ipotizzati ma non ancora oggetto di indagini o per i quali pendevano mere indagini preliminari.

E la Cassazione ha aderito alle argomentazioni del PM, osservando che nell’originario decreto fossero state compiutamente illustrare le ragioni per le quali era stata rilevata la configurabilità del fumus dei reati presupposto di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente contestati agli indagati.

Il fatto, poi, che alcuni di essi non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nel registro delle notizie di reato, o che per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, non impediva di accertarne incidentalmente la configurabilità anche se solo ai fini de quibus, nell’ambito del procedimento di cui si discuteva.

Autoriciclaggio anche con prescrizione del presupposto

Nella medesima decisione, gli Ermellini hanno reso anche un’ulteriore precisazione: l’eventuale estinzione per prescrizione di reati presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio è priva di effetti sulla configurabilità dei reati provvisoriamente ipotizzati.

In proposito, è stato richiamato quanto sancito dall’articolo 170, comma 1, Codice penale con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia, per qualsiasi causa estinto: “Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy