Autorimesse. Rinnovo Ccnl

Pubblicato il 18 dicembre 2025

Con verbale di accordo 9 dicembre 2025 Aniasa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente (IC35). L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Le OO.SS scioglieranno la riserva sull'accordo entro il 31 gennaio 2026. Vai al testo dell'accordo

Campo di applicazione

Il Ccnl potrà essere applicato alle società che svolgono attività di pulizia/lavaggio, navettamento, rifornimento delle vetture a noleggio.

Classificazione dei lavoratori

Le Parti si sono impegnate ad attivare, entro il 30 giugno 2026, specifici tavoli di confronto sull'inquadramento del personale del Soccorso stradale.

Aumenti retributivi

Stante previsti aumenti retributivi con decorrenza gennaio 2026, ottobre 2026, marzo 2027 e novembre 2027, consultabili nella "Banca dati".

Una tantum

A copertura dell'anno 2025, ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2025 verrà corrisposto un importo forfettario di € 560,00 al livello C1, da riparametrare, con la retribuzione di gennaio 2026.

L'una tantum, non utile ai fini del calcolo del t.f.r. e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

Per i rapporti a tempo parziale l’importo verrà riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione.

Indennità ticket restaurant (buono pasto)

Dal 1° aprile 2027 il valore del ticket restaurant sarà di € 10,00 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Permessi

Viene riconosciuto 1 giorno al mese di permesso retribuito alle lavoratrici, adibite ad attività di natura operativa, affette da dismenorrea causata da endometriosi di quarto stadio

Festività

Viene introdotta la festa nazionale di S. Francesco d'Assisi del 4 ottobre.

Contratti a termine

Il contratto a termine può avere una durata non superiore a 12 mesi. Una durata superiore, anche per effetto di una successione di contratti (comprese eventuali proroghe), ed in ogni caso non superiore a 24 mesi, è possibile in presenza di almeno una delle causali indicate nell'accordo.

Periodo di prova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. 203/2024, per il rapporto a termine si prevede un periodo di prova pari ad 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di durata del contratto a termine per un minimo di 2 giorni, fino ad un massimo di 15 giorni di effettiva prestazione nel caso di rapporti inferiori a 6 mesi, e di 30 giorni di effettiva prestazione nel caso di rapporti a tempo determinato superiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi.
Ai contratti a termine di durata superiore a 12 mesi si applica il criterio proporzionale che prevede 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni lavorativi. In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato per le medesime mansioni, non si terrà conto del periodo di prova.

Sezione appalti

Con l'accordo viene introdotta una sezione speciale chiamata "sezione appalti" contenente disposizioni per il personale delle aziende che svolgono, in regime di appalto o in qualsiasi altra forma assimilabile ad un contratto di servizio, attività di lavaggio, navettamento ed approntamento vetture per conto delle aziende di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, sia in ambito aeroportuale che non.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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