Autorità competente per la Vas imparziale ed indipendente

Pubblicato il 24 giugno 2010
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione di Milano, con sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un ditta individuale avverso una deliberazione del Consiglio comunale di Cermenate con cui era stato approvato il Piano di governo del territorio (Pgt).

In particolare, il Comune, ai fini dell’obbligatoria sottoposizione del proprio Pgt alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas), aveva provveduto ad avviare il procedimento di Vas individuando contestualmente come autorità competente un team composto da due dipendenti comunali che erano, rispettivamente, Responsabile del Settore Urbanistica e dello Sportello Unico Attività Produttive e Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Per il ricorrente, l'individuazione dell'autorità competente per la Vas nell'ambito della stessa Amministrazione comunale era illegittima in quanto non offriva sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà nella valutazione ambientale, determinando, altresì, una illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva e di controllo. 

Della stessa opinione anche i giudici lombardi i quali hanno sottolineato come dall’esame della disciplina legislativa in materia – in recepimento della direttiva 2001/42/CE – si giunge alla conclusione per cui, “nella scelta dell’autorità competente, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente”.
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