Si segnala l’approvazione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di una deliberazione, la n. 639/2017/E/COM del 21 settembre 2017 di approvazione della disciplina sulla procedura decisoria per la risoluzione delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità medesima.
Le nuove disposizioni saranno operative a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Così, da tale data, il cliente o utente finale, per definire le controversie non risolte in sede conciliativa a causa della mancata partecipazione dell’operatore o del gestore al tentativo obbligatorio di conciliazione, avrà la possibilità di presentare istanza, nei termini specificamente indicati nel provvedimento, direttamente all’Autorità.
Ai sensi della disciplina stabilita con la delibera, detto deferimento della controversia all’Autorità non potrà essere promosso ove siano decorsi più di 30 giorni dalla data di conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione ovvero qualora per i medesimi fatti e tra le stesse parti sia stata adita l’Autorità giudiziaria.
Escluse, espressamente, dall’applicazione le controversie relative al recupero crediti ovvero le controversie che riguardano esclusivamente profili tributari o fiscali.
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