Autorizzazione ministeriale preventiva all’attività di crowdsourcing solo in via eccezionale

Pubblicato il 28 marzo 2013 Confindustria ha avanzato istanza di interpello al ministero del Lavoro per sapere se anche le società che svolgono attività di crowdsourcing e gestiscono siti internet devono richiedere l’autorizzazione preventiva al citato Dicastero, come fanno le Agenzie per il lavoro, per l’espletamento dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del Dlgs n. 276/2003.

Il Ministero ha reso la propria risposta con la nota interpello n. 12 del 27 marzo 2013, con la quale vengono prese in esame le caratteristiche peculiari del nuovo fenomeno del crowdsourcing.

Trattandosi di un nuovo modello aziendale con cui un’impresa affida la progettazione o realizzazione di un bene immateriale ad un insieme indefinito di persone (volontari, freelance, ecc.), interessate ad offrire i loro servizi sul mercato globale, andando così a costituire una community di utenti iscritti sul sito a titolo gratuito, si conviene che esso è cosa ben diversa dall’outsourcing, proprio in virtù del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata ad un gruppo indefinito di persone e non ad uno specifico soggetto. Dunque, le attività di intermediazione svolte tramite il crowdsourcing risultano finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla semplice stipulazione di contratti di natura commerciale.

Per tali ragioni – conclude la nota in oggetto – l’autorizzazione preventiva ministeriale di cui agli articoli 4 e 6 del Dlgs n. 276/2003, richiesta per le agenzie di intermediazione e per i gestori di siti internet che svolgono attività d’intermediazione, non risulta necessaria nel caso del crowdsourcing. Unica eccezione, però, è prevista nel caso in cui l’attività di crowdsourcing porti alla conclusione di contratti d'opera professionale ex articolo 2222 del codice civile. In tal caso, infatti, risulta necessario chiedere l’autorizzazione preventiva ai sensi del citato disposto normativo se dalla stipulazione dei suddetti contratti consegue “un'attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione”.
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