Autotrasportatori. Agevolazione gasolio: domanda a ottobre con software aggiornati

Pubblicato il 29 settembre 2018

La dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni previste per gli autotrasportatori per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2018 (terzo trimestre), dovrà essere presentata:

È quanto indicato nella nota n. 103738 del 25 settembre 2018 dell'Agenzia delle Dogane, che tratta i “Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2018”.

Nella nota si precisa che è disponibile sul sito il pacchetto software aggiornato per compilazione e stampa.

Quanto alla misura, il beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.

Autotrasportatori “agevolati”. Richiesta di rimborso per gli aumenti dell’accisa sul gasolio

Gli interessati: autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario.

Telematico o cartaceo:

  1. sul sito Internet delle Dogane, all'indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2018), è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2018;
  2. per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Secondo trimestre

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.

Da tale data decorre, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy