Autotrasportatori. Richieste entro il 30 aprile per rimborsi dei consumi di gasolio

Pubblicato il 26 aprile 2018

Gli autotrasportatori hanno a disposizione fino al 30 aprile 2018 per beneficiare dell’agevolazione riguardante il rimborso del credito d’imposta del primo trimestre (1° gennaio -31 marzo 2018) relativo ai consumi di gasolio per autotrazione.

Lo ricorda la nota dell’agenzia delle Dogane n. 35398 del 27 marzo 2018, facendo presente che seguendo il percorso sul sito delle Dogane (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2018) si può accedere al software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2018.

Importo rimborsabile

Agli autotrasportatori spetta un beneficio pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del Punto 4-bis della Tabella A.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Presentazione della dichiarazione

La domanda può essere trasmessa mediante il Servizio telematico doganale Edi (Electronic data interchange), per i soggetti abilitati; per quelli non abilitati, il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Gli esercenti l’attività di trasporto di merci devono dimostrare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto, mentre chi effettua trasporto di persone può giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.

 

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