Autotrasporto Bonus formazione

Pubblicato il 22 luglio 2016

A favore delle imprese di autotrasporto, l’articolo 32-bis del Dl n. 133/2014, ha disposto il riconoscimento di un credito d'imposta per la formazione professionale, da utilizzare in compensazione.

La norma prevede che il credito sia fruito presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e solo dopo la comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell’importo del credito spettante a ciascuno di essi.

Per consentire l'utilizzo del credito, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 59 del 21 luglio 2016, ha istituito il seguente codice tributo:

- “6862” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014”.

Nella compilazione dell'F24 il codice va indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”.

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