Autotrasporto. Conferma delle misure agevolative

Pubblicato il 05 luglio 2017

Sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. In particolare, ricevono conferma:

- gli importi delle deduzioni forfetarie. Ovvero, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17;

- la misura relativa al recupero del contributo al Ssn. Ovvero, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare, nel 2017, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Lo rende noto, sulla base di un comunicato del MEF, il comunicato stampa agenziale del 4 luglio 2017.

Per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

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