Autotrasporto, deduzioni forfetarie 2016

Pubblicato il 06 luglio 2016

Il 5 luglio 2016, a solo un giorno di distanza dalla scadenza del pagamento dell’Irpef a saldo per il 2015, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'annuale comunicato stampa con il quale vengono resi noti gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Novità 2016

La Stabilità 2016 ha rivisto il regime delle deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5 del Tuir, e ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, rilevano solo due categorie di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore:

- quelli effettuati fuori il territorio del Comune dove ha sede l'impresa;

- quelli effettuati nel territorio del Comune stesso.

Dunque, ora, è valida una misura unica per i trasporti oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti (all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e quelli effettuati oltre tale ambito).

Le nuove misure per le deduzioni forfetarie sono così le seguenti:

- 51,00 euro di deduzione giornaliera forfetaria di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori dal Comune;

- 17,85 euro la misura della deduzione forfetaria per i trasporti all'interno del Comune dove ha sede l'impresa.

Compilazione Unico 2016

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF o RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, a seconda che si tratta di imprese in contabilità ordinaria o di imprese in regime di contabilità semplificata.

Le imprese in contabilità ordinaria compilano il rigo RF55, utilizzando i codici 43 (trasporti all'interno del comune), 44 (trasporti all'interno della regione o delle regioni confinanti) o 45 (trasporti oltre i precedenti ambiti); le imprese in contabilità semplificata, invece, utilizzano il rigo RG22 e i codici 16,17 e 18.

Recupero del contributo al SSN

Nel comunicato stampa del 5 luglio 2016 si legge che restano invariate le misure relative al recupero dei contributi al Servizio sanitario nazionale versati sui premi di assicurazione per la responsabilità civile dalle imprese di autotrasporto merci sia in conto proprio che in conto terzi.

Tali imprese, infatti, possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, sulle somme versate nel 2015 come contributo al SSN.

Il recupero avviene utilizzando il modello F24 in compensazione, utilizzando il codice tributo "6793".

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