Autotutela: se l’atto non è annullato per negligenza “la responsabilità della pubblica amministrazione permane ed è innegabile”

Pubblicato il 21 gennaio 2010 Con sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010, la Cassazione ha deliberato che l’Amministrazione finanziaria, come qualsiasi amministrazione, deve risarcire il contribuente costretto ad adire le vie legali, e quindi a subire le spese connesse al ricorso, nel caso non intervenga tempestivamente, nonostante l’evidenza dell’errore commesso, ad annullare un atto illegittimo per il quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento in via di autotutela.

Con la sentenza si instaura un precedente che può essere una valida alternativa alla class action più difficile da percorrere in caso sia proposta contro l’amministrazione finanziaria.

Inoltre, il contribuente potrà fare causa per risarcimento danni direttamente all'ufficio periferico che, per negligenza, ha ignorato la richiesta di annullamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy