Autovelox: niente multa senza l'agente

Pubblicato il 06 aprile 2011 Con ordinanza n. 7785 del 5 aprile 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione con cui i giudici di appello, in riforma della decisione di primo grado, avevano accolto l'opposizione di un automobilista ad una multa per eccesso di velocità, elevatagli a mezzo della strumentazione di autovelox.

In particolare, nella sentenza impugnata i giudici avevano ritenuto che l'accertamento fosse viziato in quanto “l'amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l'attività di quest'ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l'attività di rilevamento delle infrazioni e il soggetto preposto al servizio di polizia”.

Assunto, questo, confermato dalla Cassazione secondo cui, inoltre, “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, avveniva a opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento”.
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