“Avvisi” alla Commissione

Pubblicato il 15 agosto 2006

di Cassazione – sentenza n. 13320 del 7 giugno 2006 – ha chiarito che i principi del rito civile sono applicabili al processo tributario solo in assenza di regole specifiche; in caso contrario, prevale la disciplina processuale tributaria. Quindi, se il difensore non comunica il cambio di domicilio indicato nel ricorso, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria. Le comunicazioni possono essere fatte mediante avviso della segreteria della Commissione tributaria o anche a mezzo del servizio postale (in tal caso l’atto si considera effettuato nella data di spedizione, mentre i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto). In merito alle variazioni che possono intervenire riguardo all’elezione di domicilio, alla residenza dichiarata o alla sede, è previsto dall’articolo 17 del Dl 546/92 che queste variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La sospensione feriale dei termini processuali

31/07/2025

Ferie e permessi retribuiti, dalla maturazione alle modalità di fruizione

31/07/2025

Sisma 2016: prorogate le agevolazioni previdenziali

31/07/2025

Attiva dal 1° agosto la pausa estiva dei termini processuali

31/07/2025

Crediti professionali: la Cassazione sulla decorrenza degli interessi moratori

31/07/2025

Decontribuzione sud: l'Inps chiarisce la nozione di Pmi

31/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy