Avvisi bonari anche a chi ha pagato in ritardo

Pubblicato il 26 gennaio 2010 Il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento spontaneo per rimediare a qualche dimenticanza di versamento e per non pagare le sanzioni intere del 30%. Per i versamenti omessi o effettuati in ritardo spettano le riduzioni previste per il ravvedimento breve, o lungo. Nel caso in cui i controlli risultino dalle dichiarazioni dei redditi (anche a seguito di controlli automatici o formali), dunque, il contribuente ha una possibilità di definizione agevolata della sanzione. Tuttavia, i controlli automatici messi in atto dal Fisco non sono in grado di accertare se il contribuente ha provveduto da solo a rimediare al suo errore, attraverso un pagamento in ritardo. Di fatto, dunque, ai contribuenti arrivano molti avvisi bonari da parte dell’agenzia delle Entrate, con richiesta di sanzioni ed interessi, anche se di fatto gli stessi hanno già provveduto a pagare. Il sistema di controlli dell’Amministrazione finanziaria relativo alle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei modelli 770 e Unico non riconosce il ravvedimento fatto dal contribuente. Pertanto, è onere del contribuente fornire tutte le prove all’Ufficio (esibire la documentazione) con cui si attesta che il pagamento è già avvenuto. In caso contrario, il contribuente rischia di dover pagare la somma indicata nell’avviso bonario.
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