Avvisi di accertamento, il fisco non è tenuto al bis

Pubblicato il 31 maggio 2008 Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 13891 del 28 maggio 2008), una volta annullato il primo avviso di accertamento in sede di autotutela, risulta valido il secondo atto notificato dal fisco al contribuente alla luce di nuovi elementi raccolti, anche qualora il secondo provvedimento non contenga l'indicazione di nuove prove. Il tale caso, secondo la Suprema Corte, “non ricorre esercizio del potere integrativo o modificativo, ma sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto, nell'ambito del generale potere di autotutela della p.a.
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