Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

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Il 12 marzo 2026 Federagenti e manageritalia hanno siglato l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi (Cod. Cnel I491). L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028Vai al testo dell'accordo

Aumento retributivo

Ai dirigenti è riconosciuto, a titolo di superminimo contrattuale, un aumento mensile sulla retribuzione di fatto nei seguenti termini:

  • € 250,00 dal 1° aprile 2026;
  • € 250,00 dal 1° aprile 2027;
  • € 250,00 dal 1° aprile 2028.

La prima tranche di aumento che decorre dal 1° aprile 2026 potrà essere assorbita, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende sucvcessivamente al 31 marzo 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio-31 marzo 2026 ai dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo 12 marzo 2026 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di maggio 2026, un importo una tantum di € 700,00, non assorbibili.

Welfare

In continuità con le previsioni contrattuali, per il triennio 2026-2028 verrà riconosciuto ai dirigenti un credito welfare contrattuale di un valore minimo di € 2.000,00.

Qualora un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dall'accordo 27 ottobre 2023, potrà scegliere se rinviare il credito all'anno successivo oppure destinarloo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell'importo welfare residuo al 31 dicembre 2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.

Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)

Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione convenzionale annua, viene così definito:

  • 2,52% dal 1° gennaio 2026;
  • 2,57%  dal 1° gennaio 2027;
  • 2,62% dal 1° gennaio 2028.

Il contributo ordinario viene confermato al 12,86% a carico del datore di lavoro ed elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2% a carico del dirigente.

Garanzia infortuni Pastore

Le Parti confermano il contributo al finanziamento della garanzia infortuni Pastore ad € 560,00 annui, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025, e la previsione di una franchigia del 3%.

A decorrere dal periodo contributivo relativo al primo trimestre 2026, con scadenza 10 aprile 2026 e corrispondente alla copertura assicurativa dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026, l'adeguamento del contributo viene fissato in € 770,00 annui.

Viene inoltre abrogato, con effetto dal 1° aprile 2026, la franchigia introdotta dall'accordo 23 dicembre 2025, di cui al comma 7 dell'art. 18 del Ccnl.

Malattia e infortunio

Con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b) comma 6 dell'art. 18 Ccnl, per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2026, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.

Agevolazioni contributive

Vengono ridefinite, semplificandole, le agevolazioni contributive, a decorrere dal 1° aprile 2026, anche al fine di incentivare l'inserimento di dirigenti all'interno delle pmi.

Agevolazioni per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti

Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 25 e 26 Ccnl (Fondo Mario Negri e Associazione Antonio Pastore), le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, in fase di assunzione o nomina intervenute a decorrere dal 1° aprile 2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa.
I suddetti benefici, che si possono applicare anche ai temporary manager, hanno carattere temporaneo, per un massimo di 2 anni, elevati a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati nei casi di invecchiamento attivo.

Agevolazioni in base alla retribuzione

A decorrere dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026, viene previsto, a titolo sperimentale, che i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico, possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri).

Tale agevolazione si applica, per una durata massima di 2 anni dall’assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale di ingresso annua, riferita ad un contratto di lavoro full time.
In tali fattispecie il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a € 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il t.f.r. al Fondo Mario Negri.

Invecchiamento attivo

Al fine di mantenere la stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio generazionale, i dirigenti con un’età anagrafica fino a 3 anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto risulti cessato per qualsi motivazione, possono stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, con funzioni di tutoraggio e mentoring.

Gravi patologie

Dal 1° aprile 2026, i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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