Avvisi, non serve la motivazione

Pubblicato il 04 maggio 2006

di cassazione, con la sentenza n. 9145 del 19 aprile 2006, chiarisce che se è già stato notificato al contribuente l’atto di classamento e attribuzione della rendita catastale l’avviso di liquidazione, emesso a seguito dell’attribuzione secondo l’articolo 12 del Dl 70/88, non necessita di specifica motivazione. La sentenza muove dal caso della dichiarazione di successione di alcuni eredi che hanno chiesto di avvalersi dell’attribuzione da parte dell’ufficio tecnico erariale per i fabbricati con rendita non definitiva. Un erede ha proposto ricorso contro l’atto di attribuzione della rendita, mentre tutti gli eredi hanno impugnato l’avviso di liquidazione perché non conteneva la motivazione e non era stato preceduto da accertamento. Dopo vari pronunciamenti la questione è giunta alla Cassazione che ha accolto il ricorso del Fisco sulla base del principio che: per il diritto alla difesa, l’esigenza “di una specifica esposizione dei criteri adottati per la rettifica dei vari punti della dichiarazione di successione non sussiste nei confronti di chi ben conosce, perchè lo ha impugnato, il presupposto atto di attribuzione delle rendite catastali”.    

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy