Avviso carente di delega? A eccezione segue la verifica

Pubblicato il 28 settembre 2020

La Cassazione, con sentenza n. 20194 del 25 settembre 2020, ha accolto il ricorso promosso da una società contribuente contro la decisione che, nel merito, aveva confermato un avviso di accertamento per asseriti ricavi non contabilizzati.

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di impugnazione con cui la ricorrente aveva fatto valere l'omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

La carenza motivazionale era riferita all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, promossa dalla deducente in quanto l'atto era sottoscritto dal capo aerea controllo dell’Amministrazione finanziaria, senza indicazione della delega rilasciata dal capo dell'ufficio.

Eccezione di nullità. Omessa motivazione se il giudice non si pronuncia

Sul punto, la Suprema corte ha ravvisato la sussistenza della carenza di motivazione lamentata, in quanto la sentenza impugnata non aveva dato conto dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione di rigetto dell'eccezione sollevata dalla società, precludendo, così, ogni controllo sull'iter logico argomentativo che aveva determinato la pronuncia.

Dinnanzi all'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio - si legge nel testo della sentenza - scatta infatti l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria di documentare la delega di firma.

Da qui, il conseguente obbligo, da parte del giudice di merito, di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione.

Ma di tale verifica non vi era traccia nella motivazione resa dalla CTR e da qui l’accoglimento del motivo di ricorso con conseguente cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.

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