Avviso di accertamento nullo prima dei 60 giorni

Pubblicato il 18 marzo 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5361 del 17 marzo 2016, affronta a pochi giorni di distanza da una precedente pronuncia (ordinanza n. 4650/16, depositata il 9 marzo) il confuso tema degli accertamenti “precoci”.

Diametralmente opposta alla posizione raggiunta nella precedente ordinanza - che sosteneva che è valido l'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate prima dei 60 giorni dalla consegna del pvc, purché l'atto sia notificato all'impresa dopo tale termine - la nuova conclusione a cui giunge la Suprema Corte è che l'accertamento è da considerare nullo ogni volta che “risulta emesso prima della scadenza dei 60 giorni dalla data del rilascio del processo verbale di constatazione, indipendentemente dalla circostanza che la notifica sia avvenuta successivamente”.

Garantito il diritto al contraddittorio del contribuente

Il ricorso proposto dal contribuente presentava, tra i vari motivi, quello che l'avviso di accertamento conseguente ad una verifica fiscale era stato emesso prima del termine di 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente.

La Corte, confermando l'illegittimità dell'atto già sostenuta nei giudizi di merito, ha ritenuto che il termine dei 60 giorni previsto nell’articolo 12 della Legge 212/2000 deve essere necessariamente rispettato, perchè garantisce il contraddittorio endoprocedimentale, ossia il diritto del contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione del provvedimento impositivo.

Ecco, dunque, che l'ufficio deve attendere il termine di 60 giorni prima di redigere l’atto, datarlo e sottoscriverlo, anche se poi lo stesso viene consegnato al contribuente in un momento successivo.

L'avviso di accertamento che, quindi, viene emesso prima dei 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente è illegittimo, anche se viene notificato dopo tale termine e per il rispetto del diritto al contraddittorio deve considerarsi valida la data di emissione dell'atto e non quella della sua notifica al contribuente (ordiananza n. 5361/16).

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