Avvocati - Gestione separata Inps Contributi non dovuti

Pubblicato il 06 marzo 2017

Prime pronunce di merito

Si segnala una recente pronuncia di merito con la quale è stata data ragione ad un avvocato nell’ambito del contenzioso attivato per opporsi all’operazione Poseidone 2, ossia all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata operata dall’Inps nei confronti di tantissimi legali, con conseguente richiesta agli stessi di contributi previdenziali per l’anno 2009.

E’ il caso della sentenza del Tribunale di Foggia n. 7830/2016, con cui il Giudice del lavoro ha accolto, su tutta la linea, le deduzioni ed istanze di un legale che aveva avanzato ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli dall’Istituto previdenziale.

Obbligo di iscrizione insussistente

In particolare, è stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione del ricorrente legale alla gestione separata, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18, comma 12, Decreto legge n. 98/2011, esplicativa di quali siano i professionisti tenuti all’iscrizione presso la citata gestione separata Inps.

E’ stata, ossia, esclusa nei confronti degli avvocati la ricorrenza dei presupposti tassativi - e come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica - elencati dalla norma citata “in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali), essendo l’esercizio dell’attività di avvocato certamente subordinato alla iscrizione all’albo professionale, né tanto meno la seconda (attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11) avendo CASSA FORENSE imposto il versamento di contributi (INTEGRATIVO)”.

Ricordato, nella sentenza, il costante orientamento della giurisprudenza di merito - investita della questione con riferimento ad altri professionisti raggiunti da analoghe pretese dell’Inps - secondo il quale l’ampio e generico riferimento contenuto nella norma citata al “versamento contributivo”, senza ulteriori specificazioni, induce a ritenere che l’intentio legislatoris sia stata quella di escludere dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere alla cassa ed enti previdenziali privati dei contribuiti, quale ne fosse la tipologia e natura.

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