Avvocati - commissari d'esame: è ragionevole la preclusione alla candidatura

Pubblicato il 16 aprile 2011 La Consulta, con ordinanza del 15 aprile 2011, la n. 138, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, della Legge dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, sollevata dal Consiglio nazionale forense con riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La previsione in oggetto è quella che sancisce la preclusione alla “candidatura” al Consigli dell'ordine forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per gli avvocati che abbiano svolto l'incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato.

Secondo la Consulta tale preclusione, essendo fissata con riferimento alle elezioni “immediatamente successive” allo svolgimento dell'incarico di commissari d'esame, non riguarda un periodo indeterminato, né eccessivo, né irragionevole. Per contro, il termine fissato con precisione del legislatore testimonia la chiara e ragionevole volontà di impedire possibili commistioni di attribuzioni ritenute inopportune secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa.
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