Avvocati: compenso pattuito anche sopra i massimi tariffari

Pubblicato il 11 ottobre 2018

In tema di onorari di avvocato, è da ritenere valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisca gli stessi in misura superiore al massimo tariffario.

Vige, infatti, il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, “anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi”.

Accordo delle parti prevale sulle tariffe

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, d’altronde, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'articolo 2233 del Codice civile prevede una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi.

Ne discende che le pattuizioni tra le parti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione e il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di apposita convenzione.

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 25054 del 10 ottobre 2018, con la quale ha accolto il ricorso di un legale contro una statuizione di merito.

In quest’ultima, era stato affermato che l'autonomia delle parti come fonte primaria per il compenso spettante all'avvocato trovasse un limite nell'inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Occhiali industria. Rinnovo Ccnl

06/02/2026

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy