Avvocati e revisori contabili non abilitati ad apporre il visto di conformità

Pubblicato il 22 aprile 2010

Un chiarimento in merito alla capacità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, necessario per compensare i crediti di importi superiori ai 15 mila euro, è stato rilasciato dal ministero dell’Economia a seguito di un question time dei parlamentari Pepe e Contento, in Commissione finanze della Camera.

Il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, alla domanda se l’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009 comprendesse tra i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità anche gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili e i revisori contabili, ha risposto specificando che sono abilitati al rilascio del suddetto visto i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf imprese e i periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Camere di commercio alla data del 30 settembre 1993.

Pertanto, restano esclusi i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in base a decreti ministeriali: cioè, gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

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