E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024, il comunicato del Consiglio nazionale forense riguardante la modifica al codice deontologico in materia di equo compenso.
Con nota del 1° marzo 2024, si rammenta, il Consiglio Nazionale Forense ha anticipato agli Ordini territoriali e a Cassa Forense la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico degli avvocati in materia di equo compenso.
Il via libera definitivo alla modifica introduttiva di una specifica disposizione in materia di equo compenso, ai sensi della Legge n. 49/2023, è stato dato nella seduta del 23 febbraio 2024.
Normativa, quest'ultima, che impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni tese ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme, così da garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale e contrastare, allo stesso tempo, il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.
La previsione, come detto, è contenuta nel nuovo articolo 25-bis del Codice, per come elaborato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense.
Il relativo testo era stato inviato, come previsto dalla legge professionale forense, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati per la necessaria consultazione.
A seguire, quindi, l'approvazione in via definitiva, con alcune ultime integrazioni, per come emerse nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.
In primo luogo, si dispone che l’avvocato non possa concordare o preventivare un corrispettivo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di equo compenso, non sia:
In caso di violazione di tale previsione, si applica la sanzione disciplinare della censura.
Qualora, poi, l’avvocato stipuli una qualsiasi forma di accordo con il cliente, lo stesso è obbligato ad avvertire per iscritto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.
La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
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