Avvocati, illegittima l’iscrizione alla Gestione separata INPS

Pubblicato il 20 novembre 2017

Niente iscrizione alla Gestione separata INPS per i legali che abbiano svolto attività il cui esercizio era subordinato all’iscrizione all’albo professionale degli avvocati e che abbiano versato alla Cassa Forense, in considerazione dell’entità dei relativi proventi, il solo contributo integrativo, ai sensi delle norme ordinamentali precedentemente vigenti.

E’ questa la lettura che emerge da moltissime pronunce di merito, sia di primo che di secondo grado, univoche nell’affermare la non debenza, appunto alla Gestione separata, di contributi da parte di professionisti avvocati che si sono trovati nella descritta situazione e sono stati raggiunti da richieste contributive da parte dell’INPS.

Orientamento prevalente di merito: contributi non dovuti

Da ultimo, si segnala la decisione con cui la Corte d’appello di Milanosentenza n. 1888 depositata il 7 novembre 2017 - ha accolto l’impugnazione avanzata da un avvocato avverso la decisione di primo grado che aveva affermato la legittimità dell’iscrizione del medesimo alla Gestione separata INPS e la conseguente debenza, in favore dell’Istituto previdenziale, degli importi che gli erano stati richiesti a titolo di contribuzione e di relative sanzioni, per il periodo in cui egli era stato iscritto all’Albo avvocati ma non ancora alla Cassa Forense.

E’ stata ritenuta fondata, in particolare, la doglianza avanzata dall’appellante per quel che concerne un’erronea esegesi della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 comma 12 decreto legge n. 98/11, che, con riferimento all’articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95, delimita l’ambito dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.

La corretta lettura della disciplina in questione – era stato evidenziato nell’atto di gravame - è quella secondo cui solo la Cassa previdenziale di categoria è legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva sugli iscritti all’albo, rappresentando la Gestione separata una forma previdenziale residuale per le sole attività prive di qualsiasi collegamento con alcun ente previdenziale. Inoltre, a detta del legale, non era stata adeguatamente considerata la natura previdenziale ed obbligatoria del contributo integrativo minimo che era stato comunque da lui versato, anche per il periodo in contestazione, alla Cassa di previdenza degli avvocati.

Nella sua pronuncia, la Corte di secondo grado ha richiamato, affermando di condividerle integralmente, le motivazioni già rese su questioni del tutto analoghe (sentenze nn. 1363/17, 1362/17, 1351/16) a lei sottoposte.

In queste, i giudici di appello avevano ritenuto che la natura di interpretazione autentica di una disposizione emanata proprio per dirimere i contrasti interpretativi sorti in relazione all’art. 2, comma 26 della legge 335 imponesse una interpretazione quanto più aderente al tenore letterale della disposizione.

E la norma in questione – era stato chiarito - si riferisce esclusivamente ai “contributi”, senza alcuna distinzione fra contributi integrativi e contributi soggettivi.

Gestione solo residuale

Il tutto senza considerare che la Gestione separata - si legge ancora nella sentenza - costituisce “gestione residuale”, destinata a coprire sotto il profilo previdenziale, attività per le quali non sia prevista alcuna forma di previdenza.

E' stato quindi ricordato come la stessa Cassazione (sentenza n. 13218/2008) avesse avuto modo di precisare che “per i professionisti iscritti all’albo… il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall’organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l’INPS; dall’altro, con la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, tale gestione separata è stata invece prevista per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue …che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l’INPS di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2 comma 26 ..”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio terziario servizi, Conflavoro - Accordo del 15/4/2024

07/05/2024

Ccnl Commercio terziario servizi Conflavoro. Modifiche e integrazioni

07/05/2024

Aggiornamenti al Codice della Crisi d'Impresa: impatti sulle procedure di insolvenza

07/05/2024

Cigs per imprese strategiche in amministrazione straordinaria: istruzioni Inps

07/05/2024

Post diffamatorio su Facebook: sì al licenziamento per giusta causa

07/05/2024

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

07/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy