Avvocati in appalto

Pubblicato il 18 febbraio 2009

Con parere n. 7 del 14 gennaio 2009, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, ha spiegato che costituiscono appalti di servizi e non incarichi esterni di collaborazione, gli incarichi a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio. In questi casi non si applica, quindi, l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, ma il d.lgs 163/2006, allegato II B, punto 21. Il chiarimento nasce dalla confusione derivata dalla sentenza del Consiglio di stato, sezione IV, 29 gennaio 2008, n. 263, secondo cui la disciplina del codice dei contratti si applicherebbe esclusivamente a soggetti qualificabili come imprenditori e non ai professionisti come gli avvocati. Si tratta, tuttavia, di una lettura errata e non condivisibile, perché il codice dei contratti non tiene in nessuna considerazione regole di diritto interno: l'articolo 3, comma 19, del dlgs 163/2006, infatti, considera come operatori economici (soggetti cioè destinatari di appalti di servizio) anche le persone fisiche e, comunque, tutti coloro che offrano sul mercato prestazioni di servizi. In definitiva, per l'affidamento degli incarichi a legali occorre applicare l'articolo 27 del codice dei contratti, ponendo in essere la procedura selettiva ivi prevista e configurare la prestazione come appalto di servizi, per quanto regolata concretamente, poi, con un contratto di prestazione d'opera professionale, in considerazione della qualificazione dell'incaricato quale professionista.

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