Avvocati. La continuità nell'esercizio della professione non dipende dal reddito

Pubblicato il 06 agosto 2015

Con sentenza n. 16469 del 5 agosto 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una controversia che aveva ad oggetto l'accertamento dell'effettività dell'esercizio della professione forense di un avvocato, al fine di far valere nella sua posizione assicurativa l'iscrizione alla Cassa Forense riferita ad alcuni anni.

In proposito, la Suprema corte ha ricordato il principio secondo cui i soli elementi costitutivi della "continuità" di cui alla Legge n. 319/1975, articolo 2, sono il "dato storico" dell'iscrizione alla Cassa ed il "concreto e protratto" esercizio dell'attività professionale.

Per contro - si legge nel testo della decisione - le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali.

Così, ciò che è prescritto è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione, ossia l'esercizio della professione, e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva.

Nel caso di specie, sono state respinte le doglianze avanzate dalla ricorrente Cassa forense secondo la quale, ai fini dell'iscrizione alla medesima, era necessario l'esercizio effettivo della profesisone secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei delegati e, in particolare, anche in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato.

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