L'avvocato non può scioperare all’udienza sulla consegna da mandato Ue

Pubblicato il 03 giugno 2017

Secondo i giudici di legittimità, non è consentito, per l’avvocato difensore, scioperare nel procedimento camerale avente ad oggetto la decisione sulla consegna disciplinata dalla Legge n. 69/2005 in esecuzione ad un mandato d’arresto europeo.

Con riferimento a detto procedimento – sottolinea la Cassazione – si è in presenza di una lacuna del Codice di autoregolamentazione degli scioperi che deve essere colmata in via interpretativa.

Esegesi adeguatrice della Cassazione

Così, alla luce di una esegesi adeguatrice non solo alla ratio della Legge n. 146/1990, ma anche conforme alla lettera e allo scopo della decisione quadro 16/06/2005, va ritenuto che il procedimento sulla decisione della consegna inibisca al difensore il diritto di ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza per l’adesione di una protesta della categoria.

Nel dettaglio, la Sesta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 27482 del 1° giugno 2017, ha enunciato il seguente principio di dirittoNel procedimento di consegna di cui alla Legge n. 69 del 2005 non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria”.

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