Avvocati. Provvedimento disciplinare da impugnare entro 30 giorni (dal 2015)

Pubblicato il 12 settembre 2019

A partire dal 2015, l’avvocato ha 30 giorni per impugnare le sanzioni disciplinari irrogategli dal COA. Lo hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili di Cassazione.

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno accolto il ricorso di un avvocato contro la decisione con cui il CNF aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame dallo stesso interposto rispetto alla decisione con cui il COA gli aveva irrogato una sanzione disciplinare.

Il legale si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando una violazione dell’articolo 33 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014, in quanto la pronuncia impugnata era stata emessa quando il nuovo regolamento sul procedimento disciplinare era stato già emanato ed in vigore.

A suo dire, ossia, l’organo giudicante aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine d’impugnazione di cui al previgente articolo 50, comma 2, del R.D.L. n. 158/1933 al posto di quello previsto dall’articolo 26 del nuovo procedimento disciplinare.

Nuovo Regolamento su procedimento disciplinare in vigore

Motivo, questo, che il massimo Collegio di legittimità, con sentenza n. 22714 dell’11 settembre 2019, ha ritenuto fondato, sottolineando che il termine per proporre ricorso avanti al CNF, previsto all’articolo 61, comma 1, Legge n. 247/2012, trova applicazione per i provvedimenti notificati successivamente al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento del Consiglio medesimo n. 2/2014.

La regola transitoria dettata all’articolo 65, comma 1, Legge 247/2012 - hanno altresì precisato - inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevate, e, ossia, sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti.

Nel caso esaminato, la decisione del COA era stata notificata al ricorrente quando il Regolamento del CNF n. 2/2014 citato era già vigente.

Conseguentemente, il termine perentorio d’impugnazione della decisione del COA era di 30 giorni stabilito dalla vigente disciplina (e non già quello previgente di 20 giorni), sicchè era erroneo ritenere che il gravame fosse stato tardivamente proposto.

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