Avvocati: ragionevole durata non vale per procedimento disciplinare

Pubblicato il 28 ottobre 2020

Il procedimento disciplinare di primo grado che venga attivato a carico dell’avvocato ha natura amministrativa speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense.

Tali norme non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale, salvo di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell’azione disciplinare.

In tale procedimento, ciò posto, non trovano applicazione gli art. 24 della Costituzione e 6 della Cedu, in tema di ragionevole durata del processo, né le disposizioni sulla durata del procedimento amministrativo.

Difatti, la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare "è coessenziale al fatto che esso debba avere durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa".

Così le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020.

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