Avvocato generale Corte di giustizia Ue: trasporto Uber con licenza

Pubblicato il 12 maggio 2017

Un’attività quale quella effettuata dalla società statunitense Uber – che consiste nel mettere in contatto, attraverso un software per telefoni cellulari, potenziali passeggeri e conducenti che offrono prestazioni individuali di trasporto urbano a richiesta – non costituisce un servizio della società dell’informazione, bensì un servizio di trasporto vero e proprio. Ne deriva la necessità che l’erogatore di detto servizio debba rispondere alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di trasporto pubblico (esattamente con un autista di taxi) e che, come tale, sia soggetto a licenza.

In questo senso, le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue Maciej Szpunar, rese l’11 maggio 2017, nell'ambito di una controversia (C 434 /15) tra un’Associazione di tassisti spagnoli e la società Uber, accusata di concorrenza sleale.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy