Difensore incaricato alla vendita E’ peculato se intasca denaro

Pubblicato il 20 aprile 2017

Integra il reato di peculato, e non di truffa, il legale incaricato dal giudice di curare operazioni di vendita nell'ambito di procedure di esecuzione, che si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite medesime.

E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso di un avvocato delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. – che agiva per la riqualificazione dei fatti contestati - condannato per plurimi episodi di peculato, posti in essere mediante appropriazione delle somme versate dai creditori e dagli aggiudicatari, depositati sui libretti postali intestati alla procedura esecutiva.

Con l’occasione, la Corte Suprema traccia la linea di confine tra truffa e peculato, ravvisando, in particolare, tale ultima fattispecie, qualora il pubblico ufficiale abbia già il possesso del bene oggetto di appropriazione. Sicché l’eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso medesimo, bensì ad occultare l’illecito.

Ricorre invece il delitto di truffa aggravata quando l’impossessamento del denaro o di altra utilità sia conseguenza logica e temporale di artifizi o raggiri posti in essere dal funzionario, altrimenti privo della possibilità di acquisirne direttamente l’importo, non avendone assolutamente la disponibilità.

Disponibilità delle somme Peculato e non truffa

Ebbene, declinando i suindicati principi nel caso di specie - chiariscono gli ermellini - i prelievi dai libretti di deposito intestati alla procedura esecutiva, ancorché posti in essere dal legale mediante ostensione ai funzionari di banca di falsi decreti autorizzativi del giudice dell’esecuzione, devono essere ascritti alla fattispecie incriminatrice di peculato (e non di truffa aggravata).

L’imputato, infatti, essendo il legittimo detentore dei libretti in questione, aveva la disponibilità delle somme sui medesimi presenti, pur essendo la loro consegna subordinata alla verifica, meramente formale, del funzionario di banca in ordine alla sussistenza di un decreto autorizzatorio.

D’altra parte – conclude la sesta sezione penale con sentenza 18886 del 19 aprile 2017 – è lo stesso dato testuale dell’art. 591 bis c.p.c. a confermare la disponibilità delle somme da parte del professionista delegato alla vendita, tenendo altresì conto che, ai fini del peculato, la disponibilità del denaro o altra utilità può essere sia immediata che mediata (ossia, come nel caso di specie, mediante ordini o mandati).

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