Azienda speciale consortile, contributi pubblici senza Iva

Pubblicato il 16 luglio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 234/2019, si occupa del trattamento Iva dei contributi pubblici corrisposti ad azienda speciale consortile.

Un’azienda consortile speciale, che svolge attività di promozione economica del territorio in cui opera e che è finanziata per l'80% da contributi pubblici e per la restante parte dai proventi dei propri servizi prestati alle imprese ed organizzazioni partecipanti alle diverse iniziative dell'ente, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere, ai fini delle imposte dirette ed ai fini dell'IVA, se:

I quesiti sono frutto del fatto che l’azienda speciale per i servizi e riaddebiti nei confronti di imprenditori ed organizzazioni emette regolare fattura ai sensi della normativa vigente in materia di Imposta sul valore aggiunto.

Contributi pubblici ad azienda speciale consortile senza Iva

L’Agenzia, nella sua riposta ad interpello n. 234 del 15 luglio 2019, parte dall’analizzare la giurisprudenza di merito relativa alla fattispecie delle aziende speciali, arrivando a concludere che questa particolare tipologia di azienda deve essere considerata come un ente commerciale sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’Iva, in quanto ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.

L’azienda speciale istante, infatti, deve qualificarsi come ente commerciale in quanto svolge attività che hanno natura commerciale in posizione di terzietà rispetto alla Provincia e alla CCIAA. Per tali ragioni, essa è riconducibile tra i soggetti passivi IRES e le attività da essa svolte sono considerate ai fini Iva commerciali.

Riguardo al trattamento tributario dei contributi che l’azienda speciale riceve dalla Provincia autonoma e dalla CCIAA, l’Agenzia delle entrate specifica che:

Con riferimento al caso di specie, è evidente che il finanziamento viene attribuito all’azienda istante per il perseguimento di obiettivi di carattere generale di promozione economica a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia. Pertanto, è da ritenere che tali contributi siano esclusi dall'Iva non avendo la funzione di corrispettivo, bensì solo quella di fornire le fonti di finanziamento per poter svolgere i servizi di promozione economica nell'interesse generale.

Riguardo al terzo quesito, ossia al diritto alla detrazione dell'Iva, la risposta n. 234/2019 ricorda quali sono le condizioni affinché sia ammessa la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi, tra cui appunto vi è la condizione di inerenza.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle”.

Di conseguenza, la detraibilità dell’Imposta deve essere valutata caso per caso in relazione alla tipologia dell’attività economica svolta dall’azienda istante e alla sussistenza di un “nesso diretto ed immediato” tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni attive poste in essere dal soggetto d’imposta, cui gli acquisti stessi si riferiscono.

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