Aziende, appello co.co.pro

Pubblicato il 28 aprile 2008 Alla luce dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con la circolare 8/2008 e dall’Inps con la circolare 49/2008, è necessario fare il punto per vedere come sarà possibile procedere alla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative e, quindi, come si potrà rendere operativo il processo di trasformazione di questa tipologia di rapporti in contratti di lavoro subordinato, entro il 30 settembre 2008. Alle aziende interessate vengono, così, fornite delle regole aggiornate che consentono di procedere per tappe. Si precisa, infatti, che possono accedere alla procedura di stabilizzazione tutti i datori di lavoro che hanno in essere rapporti di co.co. co. anche a progetto; anche se gli stessi datori di lavoro siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Sono escluse le stabilizzazioni che hanno ad oggetto i rapporti di collaborazione interrotti prima della sottoscrizione del verbale di accordo sindacale. Condizione fondamentale per procedere con la stabilizzazione è, infatti, che l’azienda abbia concluso un accordo sindacale o territoriale nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. Per perfezionare la stabilizzazione, i datori di lavoro devono versare un “contributo straordinario integrativo” alla gestione separata (pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro). Pertanto, i datori sulla base delle aliquote vigenti ogni anno devono determinare la misura del contributo dovuto.
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